Il 21 aprile 2018 entrerà in vigore il Regolamento(UE) 2016/425 che abrogala Direttiva 89/686/CEE sui dispositivi di protezione individuale. È bene dire subito che i requisiti essenziali di salute e di sicurezza relativi alla progettazione e alla fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale(DPI) sono di fatto invariati rispetto alla Direttiva89/686/CEE. Il Regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e non lascia spazio all’iniziativa normativa degli Stati membri, ciò significa che, una volta in vigore, le sue norme producono effetti vincolanti nei confronti di tutti coloro che sono soggetti al rispetto del diritto nell’Unione europea. E questa è già una prima significativa differenza rispetto alla Direttiva poiché le Direttive vincolano gli Stati membri, ma solo per quanto riguarda il risultato da raggiungere, mentre lasciano salva la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.
Cosa cambia di fatto con l’entrata in vigore del Regolamento?
In primo luogo cambia il punto di vista del legislatore: con il Regolamento si pone al centro la tutela e l’incolumità del lavoratore (che utilizza i DPI), mentre la Direttiva 89/686/CEE si poneva come obiettivo quello di non ostacolare il libero commercio nel mercato comunitario, rimuovendo ostacoli sia di natura tecnica che normativa.
In secondo luogo vengono puntualmente definitele responsabilità della catena distributiva e si definisce il limite di validità del Certificato UE del tipo, stabilito a 5 anni.
Inoltre rispetto alla Direttiva, il nuovo Regolamento classifica e definisce obblighi e responsabilità per i guanti ad uso privato contro il calore (guanti da cucina) e per i DPI prodotti in serie e/o come unità singole per adattarsi ad un singolo utilizzatore (ad esempio le calzature professionali ortopediche).
Sono esclusi dal Regolamento (e lo erano anche nella Direttiva) i prodotti per uso privato destinati a proteggere contro condizioni atmosferiche non estreme o contro umidità e acqua (come i guanti per uso domestico), quelli progettati per essere utilizzati dalle forze armate e per l’autodifesa (ad eccezione dei DPI destinati all’attività sportiva), quelli utilizzati esclusivamente su navi marittime o aeromobili, caschi e relative visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori.
Per facilitare il passaggio alla nuova legislazione e ai conseguenti obblighi, è previsto un periodo transitorio dal 21 aprile 2018 al 20 aprile 2019, durante il quale gli attori della catena distributiva avranno tempo di adeguare la certificazione dei DPI al nuovo Regolamento e quindi di smaltire i prodotti a magazzino.
I DPI progettati e fabbricati conformemente alla Direttiva 89/686/CEE potranno essere immessi sul mercato per la prima volta sino al 20 aprile 2019.Ciò significa che si possono progettare, fabbricare e quindi certificare nuovi DPI secondo la Direttiva anche dopo l’entrata in vigore del Regolamento purché entro e non oltre la data del 20 aprile 2019. Inoltre i DPI messi a disposizione sul mercato ossia quelli progettati, fabbricati e certificati secondo la Direttiva, manterranno comunque la validità dei propri certificati CE sino al 21 aprile 2023, salvo che non cambi la classificazione di rischio del DPI(ad esempio, guanti anticalore ad uso privato), che non cambi la progettazione e/o la fabbricazione dall’ultimo esame CE del tipo e non cambino le norme armonizzate di riferimento che forniscono presunzione di conformità (come per i DPI contro i rischi della saldatura la cui norma armonizzata scadrà il 31/03/2018).
I certificati CE secondo la Direttiva 89/686/CEE dopo il 21 aprile 2023 decadranno definitivamente. Vediamo un po’ più nel dettaglio quali sono gli obblighi della catena distributiva. Al fabbricante spetta la procedura di valutazione della conformità. Anche l’importatore e il distributore sono considerati fabbricanti quando immettono un DPI sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale o modificano un DPI compromettendone la conformità.
Ecco, nel dettaglio, quali sono le figure chiave della catena di distribuzione e gli obblighi di ciascuno:
Principali obblighi dei fabbricanti
Principali obblighi degli importatori
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